Reclami

Indice dei contenuti


1. Reclami e richieste di assistenza

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Consigliato se hai dubbi o difficoltà che desideri risolvere in modo rapido: riceviamo subito la tua richiesta e ti contatteremo al più presto.

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Fax: (+39) 051 70 96 924
Posta: Linear Assicurazioni - Via Larga 8 - 40138 Bologna
Alla cortese attenzione dell'Ufficio Reclami

In alternativa puoi scriverci all'indirizzo reclami@linear.it

Se vuoi fare un reclamo, ti risponderemo entro 45 giorni dalla ricezione della tua segnalazione. Non considereremo reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti e le richieste di risarcimento danni.

Puoi anche inviare il reclamo direttamente all’agente o all’intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei suoi dipendenti e collaboratori. Riceverai risposta al tuo reclamo entro 45 giorni (a meno che non sia necessaria un’integrazione all’istruttoria: in tal caso, il termine sale fino ad un massimo di 60 giorni).

Reclamo per il comportamento di un intermediario assicurativo
Se la tua insoddisfazione riguarda il comportamento dell’intermediario - inclusi i relativi dipendenti e collaboratori - invia la tua segnalazione scritta direttamente all’intermediario assicurativo iscritto nella sezione B (ad es. Broker o siti di comparazione) o D (ad es. Banche, SIM o Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari (R.U.I.) o nell’elenco annesso al predetto Registro abilitati ad operare in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi. Riceverai risposta al tuo reclamo da parte dell’intermediario entro 45 giorni.

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2. Per inviare un reclamo all’IVASS Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi ad IVASS al seguente recapito:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
via del Quirinale 21
00187 Roma

oppure via fax al numero 06 42 133 206 o PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it

I reclami indirizzati ad IVASS per iscritto devono contenere:
  • nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
  • copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
  • ogni documento utile per descrivere più completamente le relative circostanze

Vai alla pagina reclami di IVASS per scaricare il modello.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo a IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet europeo, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.

Per le polizze danni
  • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, ovvero negli altri casi in cui sia condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante invito scritto all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  • procedura di arbitrato ove prevista dal contratto;
  • perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di assicurazione: in caso di disaccordo sulla quantificazione del danno e dell’indennizzo il contratto può prevedere la possibilità di devolvere la controversia per l’accertamento del danno ad un collegio di periti.

Con riferimento ai sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000€
  • procedura di conciliazione paritetica rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema. Clicca qui per maggiori informazioni.
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3. Rendiconto gestione dei reclami

Scarica il rendiconto Linear sull’attività di gestione dei reclami dell’anno 2023.

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